25 Aprile. È giusto rinunciare alle proprie libertà in cambio di maggiore sicurezza?

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A cura di Marcello Rocco – 25 Aprile, Festa della Liberazione. Una data che non riguarda solo il nostro passato ma che ci mostra il giusto cammino per proiettarci, nel migliore dei modi, verso il futuro.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere:
“La Liberazione dal cancro del nazi-fascismo è stato un movimento di popolo che non è riconducibile ad una sola forza politica. In prima linea, infatti, ci furono partigiani di variegati orientamenti politici, anche molto diversi e contrastanti tra loro, come: comunisti, cattolici, liberali, monarchici, azionisti, repubblicani e anarchici. Pertanto il 25 Aprile è da considerarsi la Festa di tutti gli italiani che credono in una società che si basa sui principi di libertà, eguaglianza e fratellanza.”

Le parole di Sandro Pertini, oggi più che mai, ci  offrono importanti spunti di riflessione

“Per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del socialismo, costituiscono un binomio inscindibile: non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Ecco, se a me socialista offrissero la realizzazione della riforma più radicale di carattere sociale, ma privandomi della libertà, io la rifiuterei, non la potrei accettare. […] Ma la libertà senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana. Mi dica, in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero. Sarà libero di bestemmiare, di imprecare, ma questa non è la libertà che intendo io.“ Affermava il Presidente Partigiano  Sandro Pertini.

Ed è proprio questa riflessione che oggi ci pone un interrogativo, etico ma anche giuridico: si può cedere parte della nostra libertà e dei nostri diritti fondamentali di fronte a misure assunte in nome della tutela della salute pubblica?

Il coprifuoco: misura indispensabile per salvaguardare la salute pubblica o provvedimento liberticida?

Nell’odierna società non ci si può confrontare in maniera serena e pacata adducendo le proprie argomentazioni suffragate però da basi, giuridiche, scientifiche e filosofiche solide. Ormai, indipendentemente dal motivo del contendere, prevalgono gli slogan e un modo di porsi che ricorda gli ultras che, in nome del tifo per la propria “squadra”, si schierano in maniera pregiudiziale, senza alcuna possibilità di confronto o interlocuzione, anche se le loro ragioni sono prive di qualsivoglia fondamento.

Fa riflettere, in tal senso, il dibattito che in questi mesi si è sviluppato intorno alla legittimità o meno del coprifuoco ritenuto da tanti illegittimo in quanto usato in maniera spregiudicata mentre da altri una condizione necessaria per arginare l’avanzata del coronavirus.

Va a costituire un precedente giudico l’ennesima multa, per violazione del coprifuoco, annullata, in questi giorni, dal Giudice di Pace di Camerino che ha dato ragione al ricorrente.

Fa riflettere il fatto che a sostenere la tesi difensiva non sia stato un avvocato blasonato, bensì uno studente di giurisprudenza, al secondo anno, che è riuscito a spuntarla facendo annullare la multa di 533,33€ con la possibilità di riduzione a 373,33€ se pagata nell’immediato nei termini previsti dalla legge.

A scanso di equivoci si precise che la normativa consente a chi viene sanzionato con multe inferiori ad un importo di 1.100 euro di essere rappresentato da una persona di fiducia, non necessariamente iscritta all’ordine degli avvocati.

Le motivazioni della difesa: “Il coprifuoco è incostituzionale”

Secondo Matteo Dialuce, lo studente di Giurisprudenza, si  è trattato di una misura “incostituzionale” in quanto prevede una limitazione della libertà personale e lede l’articolo 13 della Costituzione Italiana:

“Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.”

La costituzionalità o meno della misura dovrà essere la Corte Costituzionale a stabilirla.

Per il momento però giudice di pace di Camerino ha deliberato in favore del ricorrente che attraverso il suo giovane rappresentante ha spiegato i motivi per cui “lo stato di emergenza è illegittimo sia dal punto di vista formale che sostanziale”:

– è vero che il nostro Dettato costituzionale consente la limitazione delle libertà personali, ma va detto che questo non prevede lo stato di emergenza per situazioni di rischio sanitario da agenti virali trasmissibili. È previsto, infatti, solamente per il caso di guerra;

– sarebbe servita una legge apposita del Parlamento per deliberare lo stato di emergenza. E invece “il Governo si è auto-delegato assumendo poteri straordinari con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, emanando una serie di DPCM anche dopo il termine della prima ondata”;

– Essendo una limitazione della libertà personale, il coprifuoco non è attuabile attraverso un atto amministrativo come un DPCM. Il coprifuoco non è una limitazione della libertà di circolazione. In tal caso, infatti, doveva esserci un divieto di accesso a determinati luoghi e non un obbligo di permanenza domiciliare come invece è stato, rappresentando perlopiù una violazione della libertà personale. E per disporre una tale violazione, vi è necessità – come specificato dall’articolo 13 della Costituzione – di un atto motivato dell’Autorità giudiziaria.

– Coprifuoco non incostituzionale ma illegittimo fino al pronunciamento della Corte Costituzionale

Le argomentazioni portate avanti dalla difesa sono servite per riconoscere illegittimo il coprifuoco mentre per la sua, eventuale, incostituzionalità si dovrà aspettare il pronunciamento della Corte Costituzionale.

Una sentenza che rafforza un orientamento giuridico che va in questa direzione grazie ad altri precedenti come le tre sentenze del tribunale di Roma, Reggio Emilia e di quello di Frosinone  che avevano certificato l’illegittimità del coprifuoco evidenziando l’impossibilità di prevedere violazioni della libertà personale con un atto diverso da quello dell’Autorità giudiziaria.

Concludendo bisognerà capire se il Governo Draghi prenderà in considerazione o meno questo “vulnus giuridico” cercando di trovare un nuovo equilibrio tra rispetto delle libertà individuali e provvedimenti assunti in nome della tutela della salute pubblica.

Fatto sta che il coronavirus, in Italia e nel mondo, continua a mietere vittime e a riempire gli ospedali. Basti pensare a quanto sta accadendo in India in questi giorni, dove si è arrivati a numeri record con oltre 300mila contagiati e migliaia di morti al giorno.

Una situazione drammatica che non può essere affrontata come se si stesse allo stadio ma che dovrebbe essere gestita coinvolgendo, in maniera costruttiva, tutta l’intellighenzia di cui il nostro Paese dispone in quanto, come per la lotta al nazi-fascismo, questa è una guerra che non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo perdere!

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